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Andrea Sapia

Regime fiscale delle Criptovalute

Il regime impositivo delle cripto-valute per i soggetti non imprenditori è contenuto nell'art. 67 del Tuir: rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-valute, comunque denominate. Pertanto, sono oggetto di tassazione le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività. Si evidenzia che le plusvalenze di cui all'art. 67 del Tuir sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse. La norma, inoltre, prevede, che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a € 2.000 nel periodo d'imposta. Ciò premesso, nel caso in cui non vi sia alcuna plusvalenza, nulla è dovuto ai fini delle imposte dirette. Riguardo al monitoraggio si segnala che fino al 2022 vi è l'obbligo di compilazione del quadro RW del modello redditi PF anche se le cripto-valute risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc: tali attività si dovevano considerare di fonte estera nella misura in cui il wallet non fosse detenuto presso un intermediario residente. A partire dal 2023, le istruzioni al modello redditi precisano che le valute virtuali (tra cui vi sono le cripto-valute) devono essere indicate nel quadro RW. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale venduta in corso d'anno. Inoltre, dal 1° gennaio 2023 anche le cripto-valute sono soggette all'imposta di bollo e ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende la normativa dell'IVAFE: per entrambe le imposte si applica un'aliquota nella misura proporzionale dello 0,2%.

Fonte: Il Sole24Ore



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