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Incentivi per la capitalizzazione di imprese tra 5 e 50 milioni di ricavi

Aggiornamento: 1 giu 2020

Con l'art 26 del decreto Rilancio vengono introdotte alcune incentivazioni per la capitalizzazione, tramite aumenti di capitale, di Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese.

Sono escluse le società di cui all’articolo 162-bis, Tuir e quelle che esercitano attività assicurative.

Le società devono rispettare i seguenti requisiti:

a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale spetta un credito d’imposta pari al 20% che non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere 2.000.000 euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, viene previsto che l’eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L’agevolazione spetta all’investitore a condizione che sia in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dei benefici.

Ammessi all’agevolazione sono anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi appartenenti allo SEE.

L’investimento può essere effettuato anche a mezzo di quote o azioni di Oicr residenti in Italia nell’Unione Europea o in Stati SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese oggetto di aumento di capitale.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.


Credito di imposta per la società che procede all’aumento di capitale

Alle società, che soddisfano le condizioni citate, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, e comunque nei limiti previsti. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti citati, previsti per la compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valo-re della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.


Fondo patrimonio pmi

• Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patri-monio PMI», finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o ti-toli di debito di nuova emissione, con caratteristiche specifiche, emessi dalle società che fruiscono dell’agevolazione per l’aumento di capitale, che soddisfano condizioni indicate, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,50% dell'ammontare dei ricavi.

• Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione.

• La società emittente assume l'impegno di:

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabili-menti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore un rendiconto periodico.


Con decreto Mef, di concerto con il Mise, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.


Efficacia

L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.



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