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Contributo a Fondo Perduto "Decreto rilancio"

Aggiornamento: 5 giu 2020



Contributo a fondo perduto

Riferimenti: Art. 25 decreto Rilancio

• Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

• Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presenta-zione dell’istanza, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 D.L. 18/2020, nonchè ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previ-denza obbligatoria.

• Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, nonchè ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

• Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di pre-stazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti citati ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il do-micilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

• L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

• L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

• Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

• Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

• L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.









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